Statuto Associazione
Art. 1. – È costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione:
Accademia Napoletana Arti Medioevali ONLUS
Art. 2 – La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di Tutela e valorizzazione della cultura, della natura e dell’ambiente e di Tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e di archivio nonché la Tutela dei diritti civili.
L’Associazione ispira le proprie decisioni al principio di sussidiarieta’, e riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l’attivita’ e l’espressione delle idee, ed il diritto di avanzare proposte. Essa e’ di natura non commerciale, asindacale, apolitica e apartitica, senza alcuna distinzione politico-religiosa, a difesa della parita’ uomo/donna, operante a livello nazionale ed internazionale e senza scopo di lucro nell’ambito dell’assistenza sociale, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione, della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, comprese le biblioteche ed altri beni con particolare riferimento agli archivi di Stato, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente della promozione della cultura e dell’arte, e della tutela dei diritti civili.
Essa persegue i seguenti fini:
- promuovere, tutelare e valorizzare i beni e le attivita’ culturali, il patrimonio artistico e storico, le tradizioni, la natura, l’ambiente, i diritti civili, gli scambi e le relazioni, commerciali, istituzionali e politiche anche tra l’Italia, i Paesi dell’UE e i Paesi stranieri nell’ambito dei processi di internazionalizzazione, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
- promuovere ed operare per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione, anche di concerto con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunita’ Europea, le organizzazioni nazionali e internazionali, governative e non governative, i Paesi stranieri e ogni qualsiasi Ente o Societa’, pubblico o privato, italiano od estero, favorendone il coordinamento, l’organizzazione e/o la partecipazione a convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, spettacoli, festival, rassegne, corsi, concorsi, progetti, studi, pubblicazioni, scambio di informazioni, raccolta di dati e notizie e iniziative varie nel quadro dell’attivita’ di solidarieta’ sociale, di sensibilizzazione e formazione, prestando particolare attenzione ai piu’ deboli ed emarginati dalla societa’, ai disabili, agli anziani, a coloro che si trovano in stato di abbandono ed indigenza, al recupero e valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare dei cittadini dei paesi extra UE, alla scuola, al servizio delle attivita’ didattiche ed in particolare alla cura, al sostegno e alla ricreazione dei minori anche in rapporto alla famiglia nel contesto della valorizzazione del nucleo familiare in relazione ai suoi compiti sociali ed educativi;
- essere un organo di concertazione, di riflessione, di consultazione allo scopo di rafforzare, promuovere, tutelare e valorizzare la conoscenza dei beni e le attivita’ culturali, sociali e di solidarieta’, le tradizioni, la natura, l’ambiente, i diritti civili, gli scambi e le relazioni, commerciali, istituzionali e politiche, e facendo prevalere le sue caratteristiche in seno alle tematiche di interesse dell’Associazione;
- raggruppare le organizzazioni nazionali e internazionali, governative e non governative, rappresentative degli operatori interessati agli ambiti di intervento associativi e operare in stretta collaborazione favorendo il coordinamento delle loro attivita’;
- operare in modo da ottenere il rafforzamento dell’Associazione e degli ambiti di intervento nel contesto dei processi di internazionalizzazione;
- promuovere e favorire, anche in campo internazionale, l’attivita’ dell’Associazione anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa e l’organizzazione e/o partecipazione a convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, festival, rassegne, corsi, concorsi, progetti, studi, pubblicazioni ivi comprese quelle editoriali, sia a mezzo stampa, sia radiotelevisive, sia elettroniche, anche in campo musicale – e lo scambio di informazioni, la raccolta di dati e notizie che possano interessare l’attivita’ dell’ONLUS;
- promuovere e organizzare attivita’ di formazione, corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali e culturali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- svolgere attivita’ di consulenza a favore dei soci;
- negoziare, stipulare e concludere pattuizioni di carattere generale interessanti l’Associazione, e qualsivoglia altro accordo collettivo generale di interesse dell’Associazione;
- l’iscrizione nella sezione dedicata di appositi albi e/o registri delle Associazioni tenuti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunita’ Europea, dalle organizzazioni internazionali, dai Paesi stranieri e da ogni qualsiasi Ente o Societa’, pubblico o privato, italiano od estero, per l’attivita’ svolta dall’Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- la partecipazione a bandi, concorsi, gare, appalti gestiti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunita’ Europea, dalle organizzazioni internazionali, dai Paesi stranieri e da ogni qualsiasi Ente o Societa’, pubblico o privato, italiano od estero, per l’attivita’ svolta dall’ Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- acquisire il riconoscimento di persona giuridica privata ex D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, in applicazione al n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59.
In particolare interviene nei settori:
Studio, diffusione e valorizzazione dell’archeologia sperimentale
Studio, diffusione e valorizzazione della cultura ed arte medioevale e rinascimentale con particolare attenzione all’area campana.
Studio e pratica di arti di combattimento dell’epoca.
La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie.
La ONLUS comunicherà l’oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.
Art. 3 – La ONLUS ha sede in Napoli, alla via P. Colletta n°116, presso lo Studio Legale Vergaglia
Art. 4 – Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della ONLUS sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).
In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre
1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 5 – Sono soci dell’Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall’assemblea dei soci.
Art. 6 – L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell’esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.
Art. 7 – L’associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Al Presidente non spetta alcun compenso.
Il Consiglio si riunisce:
a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
c) comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio e all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio:
cura la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione;
- redige i bilanci e li presenta all’assemblea;
- compila il regolamento per il funzionamento dell’associazione.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea dei soci.
Art. 8 – L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno ovvero apposizione avviso in sede, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L’assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale.
Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall’assemblea.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell’assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell’assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice civile.
Art. 9 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.
Art. 10 – Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile